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GUIDA
Permessi Retribuiti Funzioni Locali
I permessi retribuiti sono periodi di tempo duranti i quali al lavoratore è concesso, per particolari circostanze, di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione.
Art. 33: Permessi previsti da particolari disposizioni di legge
Art. 31: Permessi retribuiti
Art. 32: Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente
Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari
Al dipendente, possono essere concesse, a domanda permessi per Legge 104, Donazione di sangue, Lutto e Congedo Matrimoniale
Art. 36 Assenze per malattia
Art. 34: Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 35 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi
Il dipendente non in prova, assente per ma- lattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si somma- no tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali
Art. 39: Aspettativa per motivi famigliari e personali
Art. 37: Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Art. 38: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Al dipendente con rapporto di lavoro a tem- po indeterminato, che ne faccia formale e mo- tivata richiesta possono essere concessi, com- patibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, (...)
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conserva- zione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente prepo- sto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall’art. 36, commi 1 e 2.
Art. 42: Norme comuni sulle aspettative
Art. 40: Altre aspettative previste da disposizione di legge
Art. 41: Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero
Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di svilup- po o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge
Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in (...)
Art. 44: Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
Art. 45: Diritto allo studio
Art. 43: Congedi dei genitori
i dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio
l personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e so- stegno della maternità e della paternità conte- nute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modi- ficato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il re- cupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo (...)
Art. 47: Servizio militare
Art. 48: Unioni civili
Art. 46: Congedi per la formazione
Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
I dipendenti richiamati alle armi hanno dirit- to alla conservazione del posto per tutto il pe- riodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legisla- tive vigenti ai sensi dell’art. 1799 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
I congedi per la formazione dei dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
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