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GUIDA

Congedi Parentali

le nuove regole

Dal 13 agosto 2022 nuove regole per la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Grazie all'adozione della Direttiva EU2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza le nostre battaglie diventano diritti.
Con il decreto 105/2022
per genitori e prestatori di assistenza ci si avvicina a realizzare la giusta condivisione della responsabilità.

Le principali novità introdotte

Congedi parentali

Riconosciuto finalmente anche ai lavoratori pubblici Il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

In caso di parto plurimo il congedo sale a 20 giorni.

 

Previsti congedi parentali per i lavoratori dipendenti figli fino al dodicesimo anno di età per una

durata complessiva, per entrambi I genitori, pari ad undici mesi. La durata massima del congedo per la madre lavoratrice e per il padre lavoratore e pari, rispettivamente, a sei a sette mesi

L’indennità, pari al 30% della retribuzione e riconosciuta sino al 12 anno di età del bambino, avrà una durata massima complessiva di 9 mesi, di cui tre riservati in esclusiva alla

madre e tre riservati in esclusiva al padre.

La durata del congedo parentale, con riferimento ad entrambi i genitori, viene elevata a 11 mesi nel caso di “genitore solo”

 

Viene anche introdotta una norma antidiscriminatoria: la lavoratrice o il lavoratore che richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre modalità organizzativa avente effetti negativi, diretti o indirete, sulle condizioni di lavoro e che ogni misura adorata in violazione della suddetta norma viene considerata nulla.

Modifiche all'art. 33 della legge 104/1992

Il congedo parentale nel caso di figli con disabilità è esteso fino a tre anni di durata fino al dodicesimo anno di età.

Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30% della retribuzione.

 

Equiparate le parti dell'unione civile e della convivenza di fatto per la fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza a familiare disabile grave.

I tre giorni di permesso possono essere suddivisi fra più aventi diritto (fino ad oggi era ammesso solo per i genitori), in riferimento alla stessa persona da assistere.

Priorità nella concessione del lavoro agile, o altre forme di lavoro flessibile, per i lavoratori disabili che usufruiscono delle due ore di permesso giornaliero e dei tre giorni di permesso mensile.

 

Assistenza di familiari con gravi disabilità

Equiparato il convivente di fatto al coniuge ed alla parte di un'unione civile.

Ridotto da sessanta a trenta giorni dalla richiesta il termine dilatorio decorrente dalla richiesta, per l'inizio della fruizione del congedo Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

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